Comunicato ANDUC – docenze a contratto e requisiti

Riceviamo e Pubblichiamo per aprire la discussione un comunicato denuncia dell’ANDUC (associazione nazionale docenti universitari a contratto) in merito alle valutazioni comparative nei concorsi di assegnazione docenze a contratto. 

Non lo pubblichiamo perché lo condividiamo, ma per aprire una discussione. 

COMUNICATO STAMPA- Denuncia dell’ANDUC

MAI PIU’ “ERRORI VOLUTI”  NEI CONCORSI UNIVERSITARI

A seguito delle numerose segnalazioni effettuate all’Associazione Nazionale
Docenti Universitari a Contratto da parte di professori, esclusi dalle
graduatorie di valutazione comparativa per titoli, si ritiene opportuno, al
fine di far cessare una “non corretta interpretazione della normativa”,
specificare quanto riportato nelle linee guida dal Consiglio Nazionale
Universitario, in tema di requisiti minimi scientifici.

 

In molti Atenei vengono assegnati gli incarichi di docente a contratto soltanto a soggetti
che sono in possesso dei soli requisiti scientifici; trattasi,  nella
maggioranza dei casi, di giovani laureati senza esperienze professionali e didattiche.
Secondo il centro studi dell’Anduc,  l’unico metodo legittimo applicabile
nelle procedure di valutazione comparativa dei titoli,  per i docenti
universitari a contratto, al fine di stabilire i requisiti minimi
scientifici, è quello di fare riferimento a quanto indicato dal CUN
(Consiglio Nazionale Universitario) “indicatori di attività scientifica”.
Sia il D.M. 21 Maggio 1998, n. 242  che  la Legge n. 230/2005 art. 1 comma
10 (nonché tutti, nessuno escluso, i regolamenti di Ateneo) richiedono, ai
fini della stipula di contratti di Diritto Privato per l’insegnamento nei
corsi di Laurea, la comprovata qualificazione scientifica del candidato,
nonché, il possesso di requisiti professionali. Dalla norma, si desume che
il destinatario del contratto di insegnamento di diritto privato, deve
necessariamente per l’area 12/13, possedere sia i requisiti scientifici che
quelli professionali; il possesso soltanto di uno, scientifico o
professionale, rendono annullabile il contratto, even  tualmente stipulato.
Tenendo conto che, i requisiti scientifici stabiliti dal competente e
referente Consiglio, si riferiscono al personale docente strutturato
(ricercatori) degli Atenei e che nella valutazione dei titoli per i docenti
a contratto si fa riferimento ai suddetti, per analogia di corretta
applicazione  i criteri di valutazione devono considerarsi assenzienti. A
titolo di esempio, può partecipare ad una valutazione comparativa per l’area
economica e giuridica, un aspirante docente a contratto che possiede
contemporaneamente sia i requisiti scientifici (tesi dottorato di ricerca o
aver  prodotto almeno tre pubblicazioni negli ultimi tre anni) che i
requisiti professionali (esercitare un’attività professionale attinente alla
docenza richiesta, oltre alla didattica specifica). Il candidato  alla
docenza  che è provvisto solo di attività di ricerca (titoli scientifici),
non può essere destinatario del contratto di Diritto Privato e, viceversa,
quello che ha solo titoli professionali   in virtù delle disposizioni legislative, ossia
regolamenti di Ateneo,  del D.M. 21 maggio 1998 n.242,  della Legge 230/2005
(art.1 comma 10), del DPR 383/80, della Legge 341/90 e della Legge 248/2006.
L’assegnazione della docenza a candidati privi dei due requisiti costituisce
per la commissione, grave violazione, perseguibile ai sensi di legge, nonché
danno erariale per l’Ateneo che deve risarcire eventuali candidati
destinatari del contratto, esclusi dalla valutazione per errata applicazione
della norma. Nella casistica di specie si è evidenziato, negli ultimi anni,
soprattutto, negli Atenei Meridionali, una correlazione di valutazioni
positive a favore di soggetti in possesso solo di titoli scientifici
(dottorato di ricerca) con la frequenza di corsi per dottorato, tenuti dai
docenti facenti parte delle commissioni di valutazione. Ragazzini che appena
ultimato  il corso di Dottorato di  Ricerca, “insegnano” (privi dei requisiti professionali)  nelle
 Università, in violazione di quanto prevedono le norme in materia;
certamente con la sicura e provabile correità, dei componenti delle
commissioni di valutazione. L’Anduc, evidenzia anche, a tal proposito, la
continua violazione da parte di alcune commissioni,    in merito alla
difforme  valutazione fra il  titolo preferenziale   di dottore di ricerca e
quello di  aver insegnato nelle Università con contratto di Diritto Privato.
La legge 230/2005 recita: “il possesso del titolo di dottore di ricerca o
del  diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle  disposizioni di
legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai  soggetti di
cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da  valutare
obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione  dei titoli”.
Dall’esame della norma, non si evince che,  nella valutazione dei titoli,
il dottore di ricerca debba avere u
 n trattamento esclusivo e referenziato nell’affidamento degli insegnamenti
a contratto.  L’Anduc, al fine di garantire la correttezza nelle valutazioni
comparative, vigilerà segnalando alle competenti autorità eventuali
irregolarità. Il Presidente, professor Franco Scarpino, afferma che non è
più tollerabile   vedere “docenti ragazzini” privi di qualsiasi esperienza
didattica, impegnati a tenere lezioni nelle nostre Università sol perché la
valutazione è risultata positiva in violazione di legge, voluta per “errore”
dai componenti di commissione, a volte collegati da “pubblicazioni in
comune” con gli aspiranti docenti provenienti dai” vivai baronali”. La
normativa che dà la possibilità agli Atenei di reclutare docenti a
contratto, in mancanza di quelli strutturati, non è quella di reclutare beby
docenti che non hanno superato il concorso di ricercatore e che orientano la
scelta su docenze a contratto. Si deve, sicuramente, a giudizio dell’Anduc
evitare di utilizzare questa procedura di reclutamento come alternativa alla bocciatura dei concorsi per
ricercatore,  (ricercatore posteggiato, in attesa del suo turno) così come,
si deve suggerire  ai Presidi e Rettori di vigilare sulla inflessibile
procedura di valutazione comparativa.

Franco Scarpino

Presidente Nazionale ANDUC 

This entry was posted in documenti. Bookmark the permalink.