Normativa Gelmini su assegni di ricerca

La Riforma Gelmini blocca gli assegni di ricerca.
Riportiamo un articolo che spiega i principali elementi della normativa e, di seguito, l’articolo della normativa relativo agli assegni di ricerca.

La riforma dell’Università, proposta dal ministro Mariastella Gelmini e approvata dal Parlamento, è entrata in vigore il 29 gennaio 2011. Tra le numerosissime novità, desta qualche preoccupazione la “nuova” disciplina degli assegni di ricerca dalla L. 240/2010.
L’art. 29, comma 11, lettera d) abroga l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), che dava alle università, agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, agli enti pubblici di ricerca, la possibilità di bandire assegni di ricerca.
Naturalmente non scompaiono gli assegni di ricerca, difatti la norma abrogata viene novellata dall’art. 22, in termini molto simili alla normativa precedente. Scompare l’ambiguità della durata massima degli assegni che viene fissata a 4 anni, escluso l’eventuale periodo di assegno durante il dottorato di ricerca senza borsa. Viene stabilito esplicitamente che gli assegni non danno luogo a diritti in ordine allʹaccesso in ruolo  (comma 8).
Al comma 4 viene inoltre stabilito che i soggetti (università ed enti) che sono abilitati a conferire assegni, debbano disciplinarli con apposito regolamento, e al comma 7 che l’importo viene stabilito da tali soggetti, sulla base di un minimo stabilito dal Ministero con apposito decreto.
Questi due commi congelano la possibilità di bandire assegni di ricerca, fino all’emanazione del decreto ministeriale e del regolamento dell’università o dell’ente interessato. Addirittura, qualche ateneo si è orientato nel senso che anche il rinnovo di assegni (pure se esplicitamente previsto nel bando) sarebbe impossibile, ma sembrerebbe un’interpretazione troppo restrittiva.
Un’altra importante novità è introdotta dal comma 9, che stabilisce che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti a tempo determinato (di cui allʹart. 24), intercorsi anche con atenei diversi o con gli enti di ricerca, per una medesima persona non può superare i dodici anni, anche non continuativi (escluse maternità e aspettativa).
Inoltre:
·  si applica l’art. 4 della legge 476/1984, ovvero sono gli assegni di ricerca sonoesenti dall’imposta sul reddito, come per il dottorato di ricerca
·  si applica le norme per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, inclusa la disciplina in materia di astensione per maternità e congedo per malattia.
Notiamo che il numero di contratti di assegno di ricerca, sommati su tutti gli Atenei, nell’anno 2009 era di circa sedicimila, mentre i contratti di collaborazione sfioravano idiecimila (dati MIUR), si tratta quindi di novità che interessano un gran numero di colleghi.
Anche l’INFN (come tutti gli enti di ricerca e, in generale le istituzioni di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) se vorrà bandire nuovi assegni di ricerca dovrà tempestivamente dotarsi di un apposito regolamento, che va ad aggiungersi agli altri regolamenti, di cui deve dotarsi in ragione del decreto legislativo di riordino.

Art. 22. (Assegni di ricerca)
1. Le universita’, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche’ le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e’ stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita’ di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita’ di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita’ dell’assegno non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita’ di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilita’ di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni
per attivita’ di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle
pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione, che puo’ avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite
dal soggetto che intende conferire assegni per attivita’ di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonche’, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita’, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita’, l’indennita’ corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e’ integrata dall’universita’ fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
7. L’importo degli assegni di cui al presente articolo e’ determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui
all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche’ con gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo’ in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita’ o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

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13 Responses to Normativa Gelmini su assegni di ricerca

  1. destrutturati says:

    ciao, lo sportello flc-cgil risponde che sì, l’assegno interrompe lo status di disoccupazione

  2. lara says:

    Salve,
    secondo voi l’assegno di ricerca interrompe lo status di disoccupazione? M’interessa comprenderlo per capire se la titolarità di un assegno impedisce di partecipare ai bandi ( es. work experience) riservati agli inoccupati/disoccupati.
    é importante chiarire questo punto. Grazie a chi vorrà/potrà aiutarmi.

  3. ale says:

    salve a tutti,
    vi sottopongo un problema. Ho da un paio di mesi concluso il mio assegno di ricerca e da qualche giorno partecipato ad una nuova selezione per un altro assegno bandito ai sensi della Gelmini.
    Dall’esito della valutazione è emerso che la commissione, avendo stabilito come criteri dei titoli quelli strettamente elencati nel bando, ha ritenuto che il mio assegno concluso non fosse valutabile.
    Ammesso che ciò possa pure accadere, vi chiedo se è possibile che l’assegno stesso non possa essere valutato come “periodo trascorso presso istituzioni scientifiche italiane”; in questo modo rientrerebbe tra quelli valutabili.
    grazie a tutti.
    a.

  4. Lilja Brik says:

    Ciao, come risolvere il seguente problema: ai sensi dell’art. 22, comma 3 della l. 240/2010 ( “La titolarita’ dell’assegno di ricerca… comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.”) non si prevede la discrezionalità dell’ente pubblico datore di lavoro nel concedere tale beneficio. Dunque dovrebbe essere sufficiente che il pubblico dipendente titolare di assegno di ricerca avanzi istanza alla pubblica amministrazione di appartenenza per essere collocato in aspettativa, anche ai sensi dell’art. 12, CCNL 14 settembre 2000. Tuttavia sembra che diverse Amministrazioni pubbliche stiano adottando l’illegittima procedura secondo cui possono (eventualmente) concedersi (ma in via del tutto discrezionale) aspettative per “intraprendere una nuova attività professionale”, per la durata massima di 12 mesi, non prorogabili, anche se l’assegno di ricerca avesse durata superiore o fosse prorogato. Come fare per sollecitare l’Amministrazione pubblica di apprtenenza ad adeguarsi alla legge? Ringrazio molto e invio distinti saluti, Lilja

  5. destrutturati says:

    Ciao, è vero ed è totalmente assurdo. Per il momento, credo possa essere utile provare a contattare lo sportello precari di flc-cgil.

  6. grazia says:

    Ciao, con la nuova normativa si vieta ai titolari di assegni di ricerca di essere iscritta ad un corso di laurea o di frequentare un corso post laurea tipo un master. é assurdo. che fine ha fatto la tutela del diritto allo studio? Se non si sottrae tempo al lavoro e il datore di lavoro è daccordo, perche devono impedire di completare un percorso formativo iniziato magari prima dell’assegno? A chi ci si puo rivolgere per questo problema?

  7. destrutturati says:

    allora, non so perché ma questo commento continua a non essere visibile…
    cara stefania, pare di no:
    “temo che non sia retroattiva, anche io sono entrata in maternità prima del 29 gennaio e l’uni non mi ha integrato l’importo inps…” scrive una diversamentestrutturata dell’università di milano. in ogni caso stiamo raccogliendo esperienze ed informazioni che posteremo qui..

  8. Stefania says:

    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di un a consulenza.
    Secondo quanto prevede l’art. 22 comma 6 della L. 240/2010 nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’università dovrebbe integrare l’indennità corrisposta dall’INPS fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di rierca.
    Ma tale provvedimento ha validità solo per bandi successivi all’entrata in vigore o è retroattivo sugli assegni che al 29 gennaio erano in corso? Preciso: io il 29 gennaio ero già in maternità obbligatoria. Grazie per la consulenza.

  9. Serena says:

    Il riferimento agli assegni “banditi ai sensi dell’art. 22” potrebbe far pensare che siano i soli assegni di cui alla nuova normativa a beneficiare degli importi minimi. Tuttavia se, come credo, la natura del rapporto, i contenuti dell’incarico, etc. sono gli stessi, vi sarebbe un’evidente disparità di trattamento tra “vecchi” e “nuovi” assegni che potrebbe comportare la necessità di uniformare le retribuzioni.

  10. destrutturati says:

    Dunque, credo che ogni università si stia orientando autonomamente. Tuttavia credo che il rinnovo, essendo appunto un rinnovo, segua la vecchia normativa – quindi non si adegui ai nuovi minimi ministeriali (perlomeno, questa è la situazione di bicocca, se qualcuno ha altre notizie….)

  11. Serena Marceno says:

    Gli assegni rinnovati sulla base della vecchia normativa saranno adeguati ai nuovi minimi ministeriali?

  12. Micia says:

    Anche per i rinnovi degli assegni bisogna adeguarsi ai nuovi minimi fissati dal decreto ministeriale?

  13. Gianni says:

    Ciao, in merito alla emanazione del decreto con cui si fissa l’importi minimo per gli assegni di ricerca, http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/marzo/dm-09032011.aspx, il mio assegno di ricerca è stato rinnovato con decisione del mio dipartimento in data 27/01/2011 e protocollata in data 01/02/2011.
    Cosa è previsto in questo caso?
    Grazie,
    Gianni

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