In merito all’interpretazione dell’Art. 3, comma 4, del D.M. sui criteri e parametri per l’abilitazione scientifica nazionale.
È circolata in rete una bozza del Decreto Ministeriale riguardante il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”.
C’è un punto in particolare che ci sta molto a cuore:
All’Art. 3, comma 4, del Regolamento, è infatti previsto che “Nella valutazione di candidati già in servizio come professori associati o ricercatori o in posizioni equivalenti all’estero, fatta salva la considerazione complessiva dei titoli di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 4, sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni prodotte dopo la nomina nella posizione in godimento.”.
Il testo appare piuttosto confuso, e potrebbe produrre conseguenze molto gravi per le legittime possibilità di carriera di migliaia (altri 35mila) ricercatori e docenti precari.
Vorremmo in particolare che venisse precisato:
1) che la procedura di abilitazione è aperta a tutti i candidati che posseggono, o ritengono di possedere i requisiti di qualificazione scientifica dettagliati nel regolamento, indipendentemente dalla carriera professionale pregressa, e in particolare dalla circostanza relativa alla loro presenza in particolari ruoli o posizioni accademiche;
2) che per i ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della legge 240 la considerazione delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di Professore Associato non sia ristretta solamente a quelle realizzate durante la permanenza in tale posizione, ma che esse possano essere tratte dalla produzione scientifica maturata durante tutta la propria carriera.
Coordinamento Precari Università