Legge Gelmini e assegni di Ricerca – il dibattito al Politecnico di Torino sull’interpretazione della norma relativa la numero di anni di assegno.
Legge Gelmini e anni di assegni di ricerca: Polito piu’ realista del re?
Questa e’ la linea che l’iperrealista Polito intende perseguire e che noi precari locali dovremo contrastare per non andare a casa tout de suite.
Domanda per qualche giurista: sebbene gli Atenei godano dell’autonomia, possono definire una norma che in qualche modo discrimina l’accesso agli assegni di ricerca Gelmini?
Qui di seguito il messaggio che la scorsa settimana abbiamo inviato a tutto il personale dell’ateneo (ivi inclusi i membri degli organi di governo) per “sensibilizzarlo” sul problema.
Grazie in anticipo per qualunque suggerimento o risposta.
realista del re?
Sintesi
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La legge Gelmini prevede che il conteggio degli anni di assegno di ricerca ricominci da zero.
Pertanto chi sta esaurendo gli anni di assegno secondo la previgente normativa, potra’ comunque accedere ad un assegno secondo la nuova normativa per altri quattro anni.
In una circolare il Direttore Amministrativo, invece, prevede per il nuovo regolamento in preparazione un vincolo vessatorio che di fatto annulla l’azzeramento del numero di anni.
Chiediamo fermamente ai Vertici di questo Ateneo di non inserire alcun vincolo vessatorio nel regolamento sugli assegni di ricerca e di convocare urgentemente la commissione gia’ nominata (D.R.417) per affrontare le problematiche dei ricercatori strutturati, ponendo all’ordine del giorno il nuovo regolamento sugli assegni di ricerca e gli altri problemi connessi alla legge Gelmini.
Coordinamento Precari PoliTO
Testo integrale
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Oltre che con la messa in esaurimento del ruolo RTI, la legge Gelmini ci mette in estrema difficolta’ contrattuale con l’articolo 18 comma 5, che elimina borse d’Ateneo e co.co.co. dalle tipologie di contratto che possono essere usate per svolgere attivita’ di ricerca.
A tal proposito, nella comunicazione a firma del Direttore Amministrativo avente per oggetto “Prime Linee Applicative Legge 240/2010 artt. 6 comma 1, 7 comma 4, 18 commi 5 e 6, 22, 25 e 29” (prot.
2999.II.5- int, 14.02.2011) inviata a molti soggetti (ma non ai Precari), alla fine della sezione “4. Articolo 22 assegni di ricerca”
si legge:
“È stato avviato il confronto con alcuni soggetti istituzionali per la predisposizione del nuovo regolamento …
[…]
Il Regolamento, inoltre, dovrà prevedere che ai fini della verifica della durata complessiva degli assegni si dovranno considerare anche i periodi già espletati, ai sensi della normativa previgente, presso lAteneo (o presso altra università).”
La legge non prevede affatto di considerare il conteggio degli anni di assegno secondo la normativa previgente nel computo della durata complessiva degli assegni. Nella prima versione del DDL Gelmini licenziata dal Consiglio dei Ministri, era presente un altro vincolo in relazione alla durata complessiva del precariato, ma e’ stato eliminato durante l’iter parlamentare. Pertanto, con la legge entrata in vigore il
29 gennaio 2011, per tutti i precari, giovani e anziani, il conteggio degli anni ricomincia da zero, sia per il tetto massimo di 4 anni per i soli assegni (art. 22 comma 3), sia per il tetto massimo di 12 anni complessivi tra assegni e contratti da Ricercatore TD (art. 22 comma 9).
Non si comprende, pertanto, per quali ragioni il nuovo regolamento di ateneo dovrebbe imporre vincoli piu’ restrittivi e maggiormente vessatori rispetto a quelli introdotti dalla legge Gelmini, a meno che la motivazione non sia, in linea con lo spirito della legge e del MIUR, di cogliere l’occasione per (letteralmente) mandare a casa il maggior numero possibile di precari della ricerca.
Come Coordinamento Precari, non intendiamo certo favorire l’allungamento all’infinito del periodo di precariato; anzi siamo sempre stati a favore di misure per contenere prima e ridurre poi il precariato, ma l’effetto immediato sulle nostre vite lavorative – non previsto da alcun soggetto, istituzionale e non – dell’articolo 18 comma 5, cambia radicalmente le condizioni al contorno. Permettere di avere assegni secondo la legge 240/2010 a chi, esauriti quelli secondo la normativa previgente, ha un contratto co.co.co. o una borsa in scadenza (o, peggio, gia’ scaduti), darebbe letteralmente una boccata di ossigeno.
Pertanto poniamo la ferma richiesta agli Organi di Governo di non inasprire ulteriormente una condizione gia’ sufficientemente vessatoria determinata dall’entrata in vigore della legge Gelmini, evitando di inserire nel nuovo regolamento (comunque emendabile in tempi successivi) vincoli non previsti dalla legge.
Reiteriamo, infine, la richiesta ai Vertici di questo Ateneo di convocare urgentemente la Commissione “Commissione per l’analisi e l’individuazione di soluzioni alle problematiche del personale non strutturato che opera nel campo della ricerca al Politecnico di Torino (D.R. 417)” al fine di discutere ed affrontare i temi urgenti per i Precari della Ricerca, tra cui quelli discussi nel presente messaggio.
Su queste due richieste misureremo in tempi brevissimi la reale volonta’
del Rettore di farsi garante, anche in un contesto diverso dalla Commissione Statuto, “dei principi riconducibili alle sensibilità di questa importante parte dellAteneo…” e, aggiungiamo noi, dei diritti minimi di un lavoratore, tra cui il diritto di continuare ad avere un lavoro ed uno stipendio ancora per qualche mese…
Coordinamento Precari PoliTO