Riportiamo un paio di circolari che esplicitano gli effetti immediati della legge Gelmini, dall’Università di Torino e di Milano-Bicocca.
Università di Torino
“Gentili Professori, gentili colleghi
si riporta qui di seguito il 5° ed il 6° comma dell’art. 18 della Legge Gelmini (n. 240/2010)
5… La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad
eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o
sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.”
Per effetto di tale disposizione, dunque, NON POSSONO PIU’ FARE PARTE DI GRUPPI DI RICERCA NE SVOLGERE ATTIVITA’ DI RICERCA *i titolari di borse di studio conferite dall’Università di Torino e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*
*Sono comunque fatte salve le attività già iniziate (inizio di fruizione della borsa – inizio attività del collaboratore) alla data del 29 gennaio 2011*, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2011, n. 240.
Data la rilevanza del problema si stanno prendendo gli opportuni contatti con altre università, al fine di chiarire l’esatta portata di
tale disposizione, con particolare riferimento _a quelle borse e a quei contratti già banditi alla data del 29 gennaio 2011 ma per i quali non è ancora intervenuto l’inizio delle attività.
Nel frattempo si consiglia _*di astenersi dal bandire borse di studio e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca e/o di supporto alla ricerca.*_
Università di Milano Bicocca
La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ord. n. 11 – in vigore dal 29 gennaio 2011), reca norme che impattano in modo significativo sulla gestione dei progetti di ricerca.
Di seguito le principali novita’ che sono immediatamente operative, salvo diversa comunicazione da parte del MIUR attraverso apposita circolare esplicativa.
In particolare la legge n. 240/2010 ha abrogato l’art. 51 della Legge n. 449/1997, comma 6, che prevedeva per le universita’ la possibilita’ di stipulare contratti di collaborazione per l’attivita’ di ricerca e contratti di diritto privato ai sensi dell’art 2222 c.c. Pertanto, a partire dal 29 gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge in oggetto, possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e svolgere attivita’ di ricerca presso le universita’ esclusivamente le seguenti figure (art. 18 comma 5): a) professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) titolari degli assegni di ricerca; c) studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche’ studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attivita’ formative; d) professori a contratto; e) personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le Universita’ purche’ in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche’ sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Universita’ ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attivita’ di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Da tale elenco risultano pertanto esclusi:
– i collaboratori coordinati e continuativi;
– i collaboratori occasionali e professionali;
– il personale tecnico amministrativo a tempo determinato;
– borse di studio per attivita’ di ricerca.
Questa amministrazione ritiene di seguire le seguenti linee generali:
– per quanto riguarda i progetti di ricerca in corso, anche al fine di rispettare gli obblighi contrattuali gia’ assunti con gli enti finanziatori, verra’ rispettata la naturale scadenza dei contratti;
– per tutto quanto gia’ deliberato dagli organi competenti, si procedera’ alla conclusione dei relativi procedimenti secondo le nuove regole stabilite dal dettato legislativo;
– per quanto riguarda le collaborazioni esterne potranno essere attivate procedure per l’attivazione di collaborazioni coordinate e continuative, occasionali e professionali se stipulate nell’ambito di attivita’ formative o di tutorato;
– le borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani piu’ promettenti, potranno essere bandite solo ed esclusivamente se rivolte a studenti iscritti ai corsi di dottorato. L’iscrizione ai corsi di dottorato e il non possesso di borse di studio sono entrambi requisiti fondamentali di accesso alle nuove procedure concorsuali.
Il sesto comma del art. 18 prevede che le suddette limitazioni non si applichino ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali per i quali si applicano invece le specifiche norme previste dai relativi bandi.
Per cio’ che attiene la disciplina degli assegni di ricerca, il legislatore con l’art. 22 della legge n. 240/2010 ha innanzitutto individuato i destinatari degli stessi in “studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita’ di ricerca”; ha introdotto, inoltre, nuove norme a tutela dell’assegnista relativamente agli istituti della malattia e della gravidanza. Stante l’intervenuta abrogazione della norma che prevedeva la gestione e l’attivazione degli assegni di ricerca, e’ necessario redigere e approvare un nuovo regolamento in materia. Pertanto, al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di ricerca e di superare l’attuale impasse organizzativa si ritiene di poter procedere, all’istituzione di nuovi assegni di ricerca sulla base di bandi perfettamente aderenti alle disposizione dell’art. 22 citato. Le funzioni di regolamento di cui al comma 4 dell’art. 22 sono svolte dal bando che disciplinera’ tutti gli aspetti previsti dalla legge.