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Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
Ufficio I
VISTO il decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, che
dispone che con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare,
sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi
comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente
alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, covertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n.230;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 20 maggio 2009;
adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei
candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l’entrata in
vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei
parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2
Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1
effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei
candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati :- possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
- svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
- prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto
di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o
all’estero; - svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; - svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei
settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche
competenze; - realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230
costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività
svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti
postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di
contrattisti ai sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4
novembre 2005, n.230. - La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 è
effettuata considerando specificamente la significatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca
svolta dal singolo candidato.
Art. 3
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
- Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’articolo 1,
nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale
con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. - Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la
valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla
base dei seguenti criteri:- originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; - rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica. - determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione.
- Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono alttresì
valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti
salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali. - Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è
riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare
le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto
della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)
Decreto registrato presso il MEF, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con visto n. 10041 del 3/8/2009
Roma, 28 luglio 2009
Prot. n. 89/2009
f.to IL MINISTRO |