Qui di seguito una nota della FLC sulle misure riguardanti l’università della manovra economica correttiva che sarà approvata nei prossimi giorni.
Oltre alla conferma del blocco del turn-over (ogni 10 pensionati ci saranno solo 2 nuove assunzioni) la manovra stabilisce un taglio del 50% dei precari sulla quota del 2009 finanziata dal FFO. Ovvero nel 2011 potranno essere attivati solo la metà contratti “precari” (compresi gli assegni di ateneo che sono finanziati dal FFO) in essere nel 2009. Restano esclusi i contratti e le collaborazioni finanziati da specifici fondi di ricerca (per esempio gli assegni Prin).
SCHEDA UNIVERSITA’ – LEGGE FINANZIARIA
La Legge finanziaria approvata il 31 maggio 2010 aggrava le scelte già fatte da questo Governo nei confronti dell’Università. Per quanto riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario nella prima versione era previsto un recupero dei tagli pregressi per il 2011-2012, pari a 700 milioni di euro, ma tale incremento del FFO è rapidamente sparito nelle versioni successive.
La lettura della manovra per l’Università va fatta tenendo ben presente lo scenario normativo e di finanziamento che si è venuto a configurare negli ultimi due anni, a partire dalla L. 133/2008, che disegna le prospettive di caduta del FFO per il 2010-2013, e dagli ulteriori interventi normativi: la L. 1/2009, le norme Brunetta, il DDL Gelmini attualmente in discussione al Senato. Nei fatti questa legge incide fortemente sia sulla proposta Gelmini di riforma dell’università che sulla legge 150/09 (Brunetta), e ne aggrava ed estende le conseguenze; e anche se il blocco dei contratti nazionali e i tagli hanno sottratto le risorse previste per il processo di valutazione e attuazione delle norme sulla performance, ad oggi non c’è nel testo nessun riferimento ad un rinvio anche parziale nell’applicazione della legge 150/09.
A fronte della scure che si abbatte sui precari, sui giovani, e su tutto il personale docente e tecnico amministrativo, le Università sono esentate dai tagli alle consulenze, e agli emolumenti dei componenti gli organi collegiali!
In dettaglio:
PRECARIATO – Articolo 9 comma 28
dal 2011 la spesa per personale a tempo determinato, e co.co.co, deve essere contenuta entro il limite del 50% di quanto speso nell’anno 2009. Un ulteriore limite del 50% della spesa del 2009 è posto per i contratti di formazione lavoro o interinale. Queste limitazioni valgono solo per i contratti pagati sui fondi di finanziamento ordinario, non per quelli finanziati con progetti di ricerca o dall’esterno
NOTA:
Si tratta di due limiti economici diversi considerando che i costi delle forme di contratto richiamati sono diversi.
E’ comunque evidente che questo costringe le università a“buttare fuori” il 50% del personale precario con danni immediati per loro ma anche per il funzionamento dell’università. La stima è di circa 26.500 precari licenziati. Di questi circa 20.000 sono docenti a contratto.
Per la FLC da questo computo dovranno essere esclusi i cosiddetti stabilizzandi in virtù del diritto soggettivo acquisito all’assunzione.
La riforma Gelmini prevede che il ricercatore a tempo determinato sia pagato il 20% in più del ricercatore a tempo indeterminato: evidentemente il taglio previsto ridurrebbe ulteriormente le possibilità di applicazione.
ASSUNZIONI – Articolo 9 comma 5
Per il quadriennio 2010-13 rimangono in vigore le limitazioni poste dalla legge 133/08 ossia la possibilità di assumere nel limite del 20% dei cessati dal servizio nell’anno precedente
NOTA:
In queste due norme c’è l’attacco più cruento alle istituzioni universitarie. Esse impediranno di assumere giovani sia docenti sia tecnico- amministrativi, a fronte di un massiccio pensionamento che già si sta verificando e che vede entro il 2015 l’uscita di circa 1/3 dei docenti universitari, e altrettanti del personale tecnico amministrativo; esodo che probabilmente sarà accelerato dalle norme sulle pensioni contenute nella legge.
CONTRATTI NAZIONALI – articolo 9 comma 4:
Gli aumenti contrattuali del biennio 2008/09 non possono essere superiori al 3,2%, gli stipendi saranno adeguati da giugno
la norma sembra valere anche per i docenti universitari perché si indicano anche gli accordi per il personale in regime di diritto pubblico; gli aumenti dei docenti universitari sono stati dell’1,77% nel 2008 e del 3,77% nel 2009.
NOTA
Il biennio economico del comparto università 2008/09 è stato chiuso al 3,2% come certificato anche dall’Aran, quindi questa norma non deve dare adito a nessun adeguamento stipendiale.
RINNOVI CONTRATTUALI – Comma 17
Sono bloccati i rinnovi contrattuali 2010/2012 senza possibilità di recupero. Sono stanziate le (risibili) risorse per il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010. Lo Stato ridetermina le risorse stanziate nella finanziaria 2009 e al comma 20 obbliga le amministrazioni autonome (università) a fare altrettanto.
Sono ridotte anche le risorse per il personale del SSN e convenzionato.
NOTA
Mancato rinnovo contrattuale personale tecnico-amministrativo
La tabella seguente presenta una stima della perdita nel triennio prevista per le varie categorie a seguito del blocco del contratto 2010-2012 (Il calcolo è fatto per parametro medio di categoria calcolando gli aumenti sugli stipendi tabellari del 2008 più l’indennità annuale di Ateneo. La detrazione è calcolata sia con l’aumento previsto dall’accordo del 30/10/2008, sia con gli aumenti richiesti in piattaforma FLC)
categoria |
Aumento IPCA |
Aumento piattaforma |
B4 |
– 1.206,96 |
– 1.870,78 |
C4 |
– 1.249,64 |
– 2.091,94 |
D4 |
– 1637,81 |
– 2.538,60 |
EP2 |
– 1.741,42 |
– 2.699,20 |
EP5 |
– 2.108,62 |
– 3626,37 |
ADEGUAMENTI STIPENDIALI DOCENTI – Comma 21
Negli anni 2011/13 vengono bloccati gli adeguamenti retributivi annuali, e viene sospesa per un triennio la maturazione di classi e scatti, senza possibilità di recupero.
Le progressioni di carriera disposte in questi anni hanno solo valore giuridico.
Se il personale va in pensione il trattamento economico viene considerato ai fini pensionistici con decorrenza dal 2014.
Inoltre l’articolo 9 al comma 2 prevede che gli stipendi superiori ai 90.000 euro lordi sono ridotti del 5% fino a 150.000 euro, mentre per la parte eccedente i 150.000 euro il taglio sarà del 10%
NOTA
Da questa disposizione i più colpiti sono i giovani, è stato calcolato che se un ricercatore diventa confermato nel triennio avrà una perdita di 6.000 euro in busta paga.
Da un calcolo medio risulta che i ricercatori confermati perdono circa 8.000 € anno,gli ordinari circa 14.000 € annui, gli associati circa 10.000€ .
CONTRATTI INTEGRATIVI – Comma1
Il trattamento economico complessivo del personale contrattualizzato non può superare quello in godimento nel 2010
comma 21
negli anni 2011/13 le progressioni di carriera ed i passaggi verticali hanno effetti solo ai fini giuridici ossia non porteranno nessun giovamento economico
NOTA
E’ l’ennesimo attacco frontale ai pubblici dipendenti fannulloni, è necessario ripercorrere la travagliata vicenda del salario del personale tecnico amministrativo e delle norme che continuano a levare risorse:
- legge 133/08: taglio del 10% del salario accessorio a valere sulle risorse stanziate nel 2004
- legge 133/08: taglio del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia
- legge 133/08: taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario di oltre un quarto in 4 anni
- legge 150/10: annullate le norme che favorivano le progressioni verticali (tornano ad essere concorsi pubblici con riserva di posti ed è necessario il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno).
- Le progressioni orizzontali devono essere selettive
- il salario accessorio deve essere legato al merito
Il mancato rinnovo contrattuale sicuramente indebolisce l’applicazione delle norme legate al merito contenute nel d.lgs 150/09, ma, come detto, non ne cancella la vigenza.
TRATTENIMENTI IN SERVIZIO – Comma 30
I trattenimenti in servizio possono essere autorizzati nell’ambito del ridottissimo numero di assunzioni consentite, ma le risorse utilizzate per trattenere in servizio decurtano quelle per assunzioni. Ogni trattenimento in servizio significa 1-2 assunti dall’esterno in meno.
Sono fatti salvi i trattenimenti in essere, ma non quelli disposti prima dell’entrata in vigore del decreto
DIRIGENTI
I dirigenti rientrano nella riduzione del 5 % prevista per gli stipendi superiori ai 90.000 €.
Articolo 9 – Comma 32
Le amministrazioni possono conferire, alla scadenza dell’incarico anche in assenza di una valutazione negativa, un incarico di valore economico inferiore senza obbligo di comunicarlo al dirigente. Sono state abrogate le disposizioni normative e contrattuali diverse.
NOTA:
Continua l’attacco iniziato con il decreto legislativo 150/09 contro i dirigenti del pubblico impiego
MISSIONI – Articolo 6 comma 12
Le spese per missioni all’estero sono ridotte del 50% rispetto a quanto speso nel 2009
Sono azzerate i rimborsi per diaria e rimborsi per l’uso dell’ auto personale
NOTA:
Questa riduzione ha gravi ripercussioni sui progetti di ricerca e le collaborazioni internazionali
FORMAZIONE – Comma 13
Le spese per attività di formazione devono essere il 50% di quanto speso nel 2009
NOTA
Si dimezzano le risorse dedicate equivalenti all’1% della massa salariale vanificando uno strumento fondamentale per adeguare le competenze del personale a fronte dei continui cambiamenti a cui sono sottoposte le università. Paradossalmente, vengono penalizzate le Università che più hanno investito in formazione del personale.
PENSIONI – Articolo 12 comma 1
Le decorrenze per la liquidazione delle pensioni è prolungata di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento.
Comma 7
L’indennità di buonuscita sarà liquidata in un unico importo se l’ammontare lordo è inferiore a 90.000 €, in due importi se è superiore ai 90.000 ed inferiore ai 150.000 €, in tre importi se è pari o superiore ai 150.000 €.
Queste disposizioni non si applicano a chi è collocato a riposo entro il 30 novembre 2010 (la domanda è irrevocabile)
Comma 10
Dal 1 gennaio 2010 la liquidazione sarà calcolata secondo il sistema TFR con l’aliquota del 6,91%
NOTA:
Questa è una riforma delle pensioni mascherata perché diventerà strutturale e non più emergenziale:
– In via indiretta, e senza bisogno di modifiche alla normativa pensionistica, di fatto si allunga di un anno l’età pensionabile.
– il calcolo della buonuscita secondo il sistema TFR porta ad una perdita di circa il 5% sulla liquidazione. Per chi è vicino al pensionamento il danno è limitato, ma, ancora una volta, a fare le spese in modo pesante saranno i più giovani.
Inoltre il congelamento degli stipendi, compreso il salario accessorio, avrà effetti anche sul versante previdenziale; l’impossibilità di accedere a passaggi di fascia nell’ambito della categoria o a passaggi verticali produce un danno economico notevole a chi nei 3 anni andrà in pensione; visto che il blocco è irrecuperabile, questo danno si trascinerà ulteriormente nel tempo.
RIENTRO DEI RICERCATORI – ARTICOLO 44
Dal 2011 I ricercatori che ritornano a lavorare in Italia potranno escludere dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti purché al momento dell’emanazione del decreto siano stati 2 anni continuativi all’estero, si applica anche a chi sarà all’estero per i successivi 5 anni. Dovranno prendere la residenza fiscale in Italia e si applica per 3 anni
NOTA:
E’ l’ennesimo tentativo di far rientrare quanti per scelta o per necessità sono andati a lavorare all’estero; il Governo non riesce a capire che non è la leva fiscale che li farà tornare ma la possibilità di continuare a fare ricerca ad alto livello con mezzi economici e strumentali adeguati.