Importante dal CPU: partecipazione precari a gruppi di ricerca

Dal sito del CPU.

Ricordiamo che sabato 29 gennaio entra in vigore la legge Gelmini. Nell’immediato, occorre leggere con attenzione le disposizioni dell’articolo 18, commi 5 e 6, che disciplinano la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università riservandoli ESCLUSIVAMENTE ad un numero limitato di figure (per comodità, riportiamo in calce il testo dei commi in questione). Fra i soggetti individuati dalla legge compaiono: profesori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, titolari di contratti di insegnamento e di assegni di ricerca di cui agli articoli 23 e 22 della stessa “legge Gelmini”, dottorandi di ricerca e studenti di corsi di laurea magistrale, personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, dipendenti o titolari di borse presso altre PA, enti pubblici o privati e imprese purché senza oneri finanziari per l’università. Sono inoltre previste disposizioni speciali limitatatmente a chi partecipa a progetti di ricerca finanziati dall’UE o da altre istituzioni straniere.
Non sembrerebbero quindi compresi: gli studenti di corsi di laurea triennale, i titolari di contratti a TD banditi ai sensi della legge 230/05 e di assegni di ricerca banditi ai sensi della legge 449/97 (cioé tutti gli attuali assegnisti), i titolari di contratti di collaborazione o di borse di studio e i liberi professionisti.
Ricordiamo che la c.d. “legge Gelmini” entrerà in vigore sabato 29 Gennaio 2011.
Bisogna capire quali possano essere le implicazioni di questa norma, in particolare per chi svolge attività di natura sperimentale: se un soggetto non compreso nell’elenco resta coinvolto in un incidente, quali sono le conseguenze per lui e per il responsabile del gruppo di ricerca? E le implicazioni assicurative? Non potendo svolgere attività di ricerca, i soggetti non compresi nell’elenco possono chiedere rimborsi per la partecipazione a congressi o per missioni di qualsiasi natura?

LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 18, comma 5:
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita’ purche’ in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Articolo 18, comma 6:
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

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